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Notifica preliminare per i cantieri e piani di emergenza per impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

La LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, ha nuovamente modificato l’articolo 99 del Decreto Legislativo 81/08, ha introdotto nuove regole riguardanti il piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti ed ha anche fornito indicazioni per la redazione, da parte del Prefetto, del piano esterno di gestione delle emergenze.

In breve:

  • La notifica va inoltrata al Prefetto solo per i lavori pubblici;
  • Per gli impianti esistenti il piano di emergenza interno dovrà essere redatto dal gestore dell’impianto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, ovvero entro il 3 marzo 2019. Il piano dovrà essere trasmesso al Prefetto per le valutazioni del caso e per la redazione – entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni del gestore – del piano di emergenza esterno che avrà lo scopo di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti.

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