DL 24.3.2022 n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
4 Marzo 2022
D.lgs. 81/08 – Edizione aggiornata Aprile 2022
5 Aprile 2022
Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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DL 24.3.2022 n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 17 marzo un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza alla cessazione dello stato di emergenza prevista al 31 marzo 2022.

Il DL del 24 marzo 2022 contiene le norme per la gestione della pandemia dall’1 aprile 2022.

Si riporta nel seguito una prima analisi riguardo le misure contenute nel decreto relative alle attività lavorative.

Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

I lavoratori over 50 ritornano al sistema del c.d. green pass base (non più rafforzato) per l’accesso ai luoghi di lavoro, già dal 25 marzo; fino al 30 aprile 2022, i lavoratori (under50 o over50) potranno nuovamente esibire il c.d. green pass base (certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione o tampone negativo).

Sempre fino al 30 aprile 2022, permane l’obbligo di green pass base per l’accesso alle mense (il controllo è svolto dal gestore).

Lavoro agile e sorveglianza sanitaria

Il Decreto n. 24/2022

  • prevede che siano prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni in tema di “lavoro agile semplificato o emergenziale”, per il quale restano le regole della informativa e della formazione;
  • non ha confermato la proroga dell’art. 26, 2-bis del DL n. 18/2020 sulla prestazione lavorativa in modalità agile dei lavoratori fragili, per cui dal prossimo 1° aprile, sarà il datore di lavoro a gestire questa situazione per il tramite del medico competente;

Distanziamenti e mascherine

Fino al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori, le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI).

Dall’1 aprile 2022 “è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione”.

Contact tracing, contatti stretti e autosorveglianza

Chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è soggetto al regime dell’autosorveglianza, “consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.

Il protocollo aziendale anticontagio aggiornato

Dopo il 31 marzo 2022, in attesa di ulteriori indicazioni governative o ministeriali, il protocollo aziendale permette di dimostrare il rispetto dell’art. 2087 cod. civ., con riferimento al perdurare dei contagi nel nostro Paese.

Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla nota di Confindustria e al DL 24.3.2022 n.24, di seguito allegati.

Rimaniamo a disposizione con Danilo Fava fava@confindustriamacerata.it 0733 279637 e Giulia Palmieri palmieri@confindustriamacerata.it 0733 279632

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