Carenze nel DVR – Responsabilità del RSPP

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Carenze nel DVR – Responsabilità del RSPP

Si segnala questa interessante Sentenza della Suprema Corte in merito alla responsabilità del RSPP.

Si evidenziano due passaggi:

“..il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri (S.U., n.38343 del 24/4/2014, Rv.261197; Sez.4, n.49821 del 23/11/2012, Rv.254094); si è ancora precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro o anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione (Sez.4, n.32195 del 15/7/2010, Rv.248555).

Il richiamo in ricorso all’auspicio di una integrazione tra sistema di sicurezza e sistema di qualità, di cui alla norma ISO 9001, non può portare certo all’accoglimento della tesi difensiva, dovendosi escludere che la detta raccomandazione possa superare il contenuto del DVR normativamente previsto dal d.lgs.n.81/2008 e supplire alle carenze oggettive del caso di specie.

Leggi qui la sentenza (Fonte: http://www.olympus.uniurb.it)